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Regolamento dei concorsi

  • Art. 6
    Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, e i titoli di merito, ove previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
    2. L'Amministrazione può chiedere, nel rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni amministrative, la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, nonché dei titoli dichiarati ai fini della formazione della graduatoria, e può provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli.
    3. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.
    4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.
    5. L'esclusione di candidati per difetto di requisiti di ammissione al concorso, accertato in qualsiasi fase della procedura, non determina la riammissione di candidati esclusi nelle precedenti fasi del concorso.